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Pronuncia l'accusa contro: Callegari Sante, Castelnuovo Umberto, Cerchiai Alessandro, Gabrielli Alfiero e Gruppiola Francesco Giuseppe; pei delitti previsti dagli articoli 190, 248 e 252 del Codice penale per essersi associati in più di cinque persone onde commettere delitti contro l'ordine pubblico, le persone e le propriet

Tutti e tre deputati al Parlamento Nazionale detenuti ed imputati dei delitti previsti dagli articoli 134, 246, 247, 248, e 252 del Codice Penale;

¹¹³ Idem, I, 247, 12 sg. ¹¹⁴ Liban., I, 415, 18 sg. ¹¹⁵ Amm. Marcell., I, 252, 15 sg.

Visto l'articolo 544 del Codice penale per l'Esercito, pronunzia l'accusa contro i deputati De Andreis Luigi, Turati Filippo e Morgari Oddino per i delitti previsti dagli articoli 134 e 252 del Codice penale comune, perchè col mezzo di opuscoli, discorsi e conferenze, col mezzo dell'istituzione di circoli, comitati, riunioni e leghe di resistenza, ed allo scopo concertato e stabilito fra essi ed altri capi ora latitanti di partiti sovversivi di mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di Governo, riuscirono a suscitare la guerra civile ed a portare la devastazione ed il saccheggio nella citt

È una lettera circolare con disperata chiesta di danari, pe' tanti bisogni, e massime per la riparazione della flotta che nella vegnente primavera, con l'aiuto di Dio, passerebbe sopra i ribelli di Sicilia. Ibid., fog, 8. Docum. Saba Malaspina, cont., pag. 417, 418, 419. Anche Ricobaldo Ferrarese, in Muratori, R. I. S., tom. IX, pag. 142 e 252. Nic.

Contro: Chiesi Gustavo, Federici Bortolo, Lallici Stefano, Cermenati Ulisse, Seneci Arnaldo e Romussi Carlo; pei delitti previsti dagli articoli 64, 77, 118, 120, 134, 246, 248, 252 Codice penale degli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894, N. 315, perchè allo scopo finale tra loro concertato e stabilito di mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di Governo e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, si associarono fra loro ed altri, e coll'istituire e dirigere circoli, comitati, riunioni o leghe di resistenza con discorsi e conferenze pubbliche o private e con scritti pubblicati per mezzo della stampa, furono causa diretta ed immediata della insurrezione, e cooperarono così efficacemente con tali mezzi di istigazione alla guerra civile, ai saccheggi ed alle devastazioni che ebbero luogo in Milano nei giorni 6-7-8-9 maggio ultimo decorso.

dichiara colpevoli Chiesi Gustavo e Romussi Carlo del delitto di cui agli art. 64, 252 e 246 Codice penale. Don Albertario Davide del delitto di cui agli art. 246, 247. Callegari e Castelnuovo del delitto di cui agli art. 252 e 248, tenendo conto dell'et

Sono imputati di cospirazione per commettere fatti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, di eccitamento alla guerra civile ed alla devastazione in qualsiasi punto del Regno con la consecuzione in parte dell'intento: fatti avvenuti nei mesi di novembre e dicembre 1893 e gennaio 1894 in Sicilia, articoli 136, 120, 252. Tra gli accusati c'è un assente.

Considerato che dietro le risultanze sopra indicate gli imputali Callegari, Castelnuovo, Cerchiai, Gabrielli e Gruppiola, sarebbero incorsi nei delitti previsti dagli articoli 190, 248 e 252 del Codice penale gli imputati Baldini, Fraschini e Invernizzi nel delitto previsto dall'articolo 248 gli imputati Chiesi, Federici, Lattici, Cermenati, Seneci e Romussi nei delitti previsti dagli articoli 64, 77, 118, 120, 134, 246, 248 e 252 del Codice penale ed articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894 N. 315 l'imputato Oppizio nei delitti previsti dagli articoli 190 e 247 del Codice penale gli imputati Zavattari, Lazzari, Gatti, Ghiglione, Valera, Valsecchi, Del Vecchio e Kuliscioff nei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135 e 246 del Codice penale e l'imputato Don Albertario nei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135, 246 e 247 suddetto e dagli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894, N. 315.

Ritenuto, per quanto sopra, che la propaganda fatta dal Turati e dal De Andreis, nei circoli, colle conferenze, discorsi e pubblicazioni, la parte che entrambi hanno preso nei giorni 6 e 7 scorso maggio durante i tumulti, e della quale si è sopra parlato, costituiscono quel fatto diretto a suscitare la guerra civile ed a portare la devastazione, il saccheggio e la strage, contemplato dall'art. 252 del Codice penale, e punibile nella specie a senso dell'ultima parte dell'articolo stesso, essendosi ottenuto l'intento, perchè essi non potevano ignorare quali dovevano essere le conseguenze dell'odio che avevano seminato fra le varie classi sociali, epperciò è da ritenersi che essi le abbiano volute, e sono quindi da considerarsi come cooperatori immediati e come tali penalmente responsabili.