United States or Egypt ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ma il governo stesso, implicitamente, ha fatto la stessa preziosa confessione; imperocchè esso, dando pienamente ragione agli scrittori Arangio Ruiz, A. Majorana, Vidari, Contuzzi, Brusa, Impallomeni, Pierantoni ecc., che in questa occasione dolorosa sostennero non potersi applicare le disposizioni del Codice penale militare che si riferiscono allo Stato d'assedio guerresco, allo stato di assedio politico o fittizio, è accorto della lacuna che esiste nelle nostre leggi che lacuna non è, ma voluto silenzio a garenzia dei diritti dei cittadini consacrati dallo Statuto e dopo compilato il nuovo codice penale militare mentre era sotto esame della Commissione del Senato, vi ha aggiunto l'articolo 337 bis, che dice: Lo stato di guerra può essere anche dichiarato in caso d'insurrezione o d'imminente pericolo della pace pubblica. Ora se il potere esecutivo aveva gi

In ordine a queste contraddizioni sta che il generale Morra di Lavriano negli editti dell'8 e del 20 gennaio 1894 coi quali veniva istituita la giurisdizione straordinaria dei Tribunali di guerra in Sicilia disse: «saranno deferiti al giudizio del Tribunale di guerra ecc. ecc.»; dunque previde reati che nel futuro dovevano essere deferiti al Tribunale di guerra, non reati dei quali il Tribunale avesse l'obbligo di prender cognizione al momento della promulgazione dell'editto. (Impallomeni). Più esplicito era stato il generale Heusch in Lunigiana. In seguito al decreto del 17 gennaio, che istituiva la giustizia marziale vi fu la circolare del 20 che ad essa attribuiva la competenza pei reati commessi dopo la proclamazione dello Stato di assedio. Ma il Tribunale penale di Massa e Carrara dichiara la propria incompetenza nella causa Molinari e il 25 lo stesso generale Heusch con altra circolare annulla quella del 20 e proclama la retroattivit

In molti punti di questo capitolo e del seguente ho copiato integralmente o riassunto alcune pagine delle monografie dei professori Brusa e Impallomeni. Della loro esposizione e dei loro giudizî di preferenza mi son valso per la grande autorit

Torino 1894; Impallomeni: Cenni sul ricorso in Cassazione dell'on. De Felice Giuffrida e C. Palermo 1894; A. Pierantoni: La costituzione e la legge marziale, La legge e non l'arbitrio, Roma 1894. Una fiacca difesa dello Stato di assedio ed i Tribunali militari tentarono A. Muratori e Torquato Giannini: Lo Stato d'assedio e i Tribunali militari. Firenze 1894.

Il Prof. Impallomeni chiudeva il suo ricorso in Cassazione dell'on. De Felice Giuffrida e Compagni con questa perorazione, che giova riprodurre integralmente: «Eccellenze, nel disgregamento morale e fra le passioni che travagliano le societ