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Aggiornato: 10 giugno 2025
³¹⁰ Pag. 281. Io credo d’aver dimostrato, con la scorta dei documenti, che la persecuzione di Giuliano o non avvenne che nella fantasia degli scrittori che lo combattevano o si ridusse ad atti di difesa, non sempre, è vero, corretti e leali e, forse, talvolta, spinti all’eccesso dallo zelo intempestivo di qualche prefetto. Ma vi ha un atto di Giuliano, un atto autentico che ha sollevata la più ardente indignazione dei Cristiani contemporanei, e che, anche ora, è considerato da molti storici come la prova dell’intolleranza persecutrice dell’apostata imperiale. Quest’atto è la promulgazione della legge per la quale egli intendeva vietare ai maestri cristiani d’insegnare, nelle scuole pubbliche, lettere greche. L’immensa importanza che si è data a quest’atto, che, dopo tutto, non aveva che un carattere amministrativo, mostra come lievi dovessero essere le preoccupazioni per la supposta violenza del nuovo persecutore. Ma, in ogni modo, la mossa di Giuliano è sintomatica di un indirizzo di pensiero e di tendenze che, per la prima volta, si fa vivo nel mondo antico, ed è l’indirizzo che doveva poi metter capo alla censura letteraria. Gi
Era un gridare al deserto. Quattro giorni dopo la promulgazione di questo bando l’ab. Cannella, da poco tornato da Napoli, dove si era ridotto dopo la sua romanzesca fuga in Francia, se la spassava col suo inappuntabile vestito alla nuova moda: ed eccolo, quando meno se lo attendeva, fermato, catturato e subito relegato nel Convento dei Cappuccini⁴⁵⁶.
Nè più riposato per lui fu il tempo succeduto all'esilio; perchè, ritornato del '47 in Italia, Rigo Salvani partecipò ai moti di Genova, che dovevano finire con la promulgazione dello Statuto e con la dichiarazione della guerra santa, come la chiamarono allora; nè valse a mutarle il nome che il papa Pio IX, dopo aver benedetta l'Italia, la maledicesse pentito.
Un altro fatto che contribuí ad accrescere il prestigio del verbo novello, fu questo: che, durante o subito dopo la sua promulgazione, la Germania ebbe, quasi in ogni campo, una quantit
In ordine a queste contraddizioni sta che il generale Morra di Lavriano negli editti dell'8 e del 20 gennaio 1894 coi quali veniva istituita la giurisdizione straordinaria dei Tribunali di guerra in Sicilia disse: «saranno deferiti al giudizio del Tribunale di guerra ecc. ecc.»; dunque previde reati che nel futuro dovevano essere deferiti al Tribunale di guerra, non reati dei quali il Tribunale avesse l'obbligo di prender cognizione al momento della promulgazione dell'editto. (Impallomeni). Più esplicito era stato il generale Heusch in Lunigiana. In seguito al decreto del 17 gennaio, che istituiva la giustizia marziale vi fu la circolare del 20 che ad essa attribuiva la competenza pei reati commessi dopo la proclamazione dello Stato di assedio. Ma il Tribunale penale di Massa e Carrara dichiara la propria incompetenza nella causa Molinari e il 25 lo stesso generale Heusch con altra circolare annulla quella del 20 e proclama la retroattivit
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