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Su quali elementi l'amministrazione angioina prendesse a scompartir la somma tra le varie terre, s'ignora. Forse avea qualche abbozzo di censimento, non sappiam se di beni o di popolazione; ma è certo che dalla corte veniva la distribuzione; e ciò veggiamo per la distribuzione della moneta nuova nel diploma del 12 agosto 1279, che si pubblica Docum. III. La somma poi gravata sopra ogni terra, si contribuiva dagli abitanti su i ruoli che stendeano gli oficiali, chiamati giudici nelle terre demaniali, e maestri giurati nelle feudali, che erano eletti a questo scopo di comun voto degli abitanti. Tra molti altri documenti, il prova il diploma del 13 agosto 1278, pubblicato Docum. II, e l'altro del 12 settembre 1277, registro citato, 1268 O fog. 1, nel quale si legge.... precipias ex parte nostra universitatibus terrarum et locorum tam demanii quam ecclesiarum comitum et baronum jurisdictionis tue, sub pena unciarum auri decem per te a contumacibus exigendis, ut universitates terrarum demanii judices sufficientes, ydoneos et juris peritos si poterint inveniri in numero consueto, et universitates ecclesiarum comitum et baronum magistros juratos bonos, sufficientes, ydoneos et fideles, quilibet in dicta universitate..... unum in magistros juratos de comuni voto omnium eligant..... Questa era una lettera circolare a tutti i giustizieri delle province di terraferma e al vicario in Sicilia ne' due giustizierati dell'isola. Onde si scorge ancora che la cancelleria di Carlo I, ora scrivea direttamente ai due giustizieri di Sicilia, come a quei di terraferma, ed or facealo per mezzo del vicario, sedente allora a Messina. Il diploma del 13 febbraio 1276, citato di sopra, accenna la medesima forma di distribuzione della tassa, per sindichi eletti dalle universit