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Perchè, se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici, essa certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi, ancorchè si esponesse con ciò alla morte: ora, nel caso nostro, la domanda del marito si riduce a chiedere più meno che un atto di sodomia , perchè vi sarebbe esclusa la consumazione dell'atto conjugale.

2. Se c'è luogo a temere che il marito conduca nella casa conjugale una concubina e viva maritalmente con essa, imperocchè una donna sensata sopporter

Però, è peccato mortale, qualora l'impedimento alla fecondazione venga opposto volontariamente. ARTICOLO III. del ricambio del debito conjugale. Noi dovremo dire: I. Dell'obbligo di rendere il debito conjugale; II. Delle cause che dispensano da ricambiare il debito conjugale. Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale. Di coloro che commettono il peccato di Onan.

L'impotenza accidentale è quella che proviene da causa estrinseca, cioè, da un maleficio del demonio, sia nell'uomo sia nella donna: nell'uomo, quando il demonio gli fa intirizzire i nervi mentre sta per compiere l'atto conjugale; nella donna, quando il demonio stesso le ristringe la vagina o la turba nella fantasia in guisa che al marito non è possibile l'accoppiarsi a lei, ovvero quando essa rende impossibile l'accoppiamento perchè, mentre si sta per compierlo, un subitaneo odio la infiamma contro il marito, e va in escandescenze.

Curzio, testimonio di quella scena, non potè più frenarsi, e volgendosi al principe, disse: Mi pare che il signore abbia scelto assai male il suo momento per una spiegazione conjugale. Egli è, s'io non erro, un principe assistente al soglio pontificio.

I preti, tuttavia, che stanno per assumere il formidabile incarico di dirigere le anime, non devono ignorarle, e perciò è nostra abitudine di proporle e svolgerle ai nostri diaconi. Codeste questioni possono generalmente ridursi a due: 1. Dell'impedimento per impotenza. Del debito conjugale. Dell'impedimento per impotenza.

7. Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di provare le sevizie, le molestie e gli altri inconvenienti summentovati, imperocchè allora, anche rendendo o offrendo il debito conjugale, non riuscirebbe spesso a togliere il male gi

II. Se l'uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l'atto carnale, e non abbia speranza di poterlo compiere, peccherebbe mortalmente esigendo il debito conjugale, perchè sarebbe cosa contro natura; e la moglie per la stessa ragione peccherebbe mortalmente, rendendolo.

IV. Risulta dal fin quì detto che il conjuge, il quale ebbe, un commercio incestuoso con persona consanguinea all'altro conjuge in primo o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito. Ma se, ciononstante, il chiedesse, è obbligato l'altro a renderlo? Egli è certo che il conjuge innocente può chiedere il debito conjugale e l'altro è tenuto a renderlo.

2. Non la impotenza temporanea, perchè l'essenza del matrimonio non sta nell'uso attuale di esso; e gli sposi, promettendosi fede conjugale, non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio. Basta dunque che sia possibile una consumazione avvenire, a meno che, per caso, il consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dalla immediata possibilit