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In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando il mutuo consenso. Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i dottori. Si domanda. Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio perseverasse ancora l'impotenza?

R. In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti al cap. 6 tit. 15 lib. 4. Decret. si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non mediante un peccato, reputasi perpetuo. Per esempio: Pietro ha sposato Paolina, dalla quale si separa in causa d'un di lui impedimento proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Geltrude, ma, persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo ancora, venisse poi tolto coll'opera di un altro maleficio, il secondo matrimonio sar

Vicerè e Presidenti del Regno vi ricevettero baciamani di patrizî ed inchini di dame, piati di litiganti e suppliche di rei, voci di plauso ed urli di sdegno; e tra sorrisi e lacrime, tra carezze e minacce, tra condanne e grazie passarono non pure il decretato triennio, ma anche la conferma di altri triennî, invocata al monarca dai tre Bracci parlamentari che sovente li detestarono.

I canonisti tuttavia non sono concordi sul cominciamento del triennio; alcuni reputano che il triennio cominci dal giorno stesso della celebrazione del matrimonio; altri dal giorno della sentenza del giudice. La prima opinione è la più comune, ed è quella che segue la Rota e, come chiaro appare, è la sola ammissibile nel foro interno.

«Tutti soggiungeva l'Ordinanza dentro un triennio dovranno avere la nuova uniforme, pena la sospensione dal servizio e la sottomissione a ritenute, finchè la nuova uniforme non sia fatta, oltre le notazioni da farsi sul Libro Registro, a pregiudizio dello avanzamento».

Del resto, se, non ancora spirato il triennio d'esperimento, i coniugi chiaramente si avvedono che la impotenza è perpetua, devono concludere che il matrimonio è nullo, e sono obbligati ad astenersi tosto da ogni atto venereo.

⁴²⁴ G. Di Giovanni, La vita e le opere di G. A. De Cosmi, pp. 152-53. Fatta la legge, del resto, è trovato l’inganno: e molti giovani dell’Accademia degli studî in Palermo maliziosamente si sottraevano al triennio di Catania mercè dispense che con futili pretesti facilmente ottenevano. Pure i tempi maturavano.