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Aggiornato: 3 maggio 2025
Lo stesso dicasi dell'editto del 19 settembre 1861 emanato dal Luogotenente del Re in Sicilia, generale Pettinengo relativo alle obbligazioni dette di semenza e soccorsi e di mercanti a massari per agevolare la semina e la cultura della terra, inteso ad infrenare l'inveterata e perniciosa usura: rimase lettera morta.
In ordine a queste contraddizioni sta che il generale Morra di Lavriano negli editti dell'8 e del 20 gennaio 1894 coi quali veniva istituita la giurisdizione straordinaria dei Tribunali di guerra in Sicilia disse: «saranno deferiti al giudizio del Tribunale di guerra ecc. ecc.»; dunque previde reati che nel futuro dovevano essere deferiti al Tribunale di guerra, non reati dei quali il Tribunale avesse l'obbligo di prender cognizione al momento della promulgazione dell'editto. (Impallomeni). Più esplicito era stato il generale Heusch in Lunigiana. In seguito al decreto del 17 gennaio, che istituiva la giustizia marziale vi fu la circolare del 20 che ad essa attribuiva la competenza pei reati commessi dopo la proclamazione dello Stato di assedio. Ma il Tribunale penale di Massa e Carrara dichiara la propria incompetenza nella causa Molinari e il 25 lo stesso generale Heusch con altra circolare annulla quella del 20 e proclama la retroattivit
Nel frattempo dell'editto di citazione e della risposta dei due fratelli, un altro ufficiale della flotta austriaca s'era aggiunto, esule volontario, ai Bandiera: DOMENICO MORO, giovine d'anni ventidue, il cui sembiante ricordava il verso di Dante Biondo era e bello e di gentile aspetto;
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