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Molti altri insegnano che la moglie, la quale non si oppone alla domanda del marito e si offre a lui nel modo che è d'uso, va immune da ogni peccato, qualora essa non dia il proprio intero assentimento all'azione del marito quando esso si tira indietro prima del tempo, imperocchè, cosi operando, essa fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il marito non può colla sua malizia, privarla: essa non fa se non ciò che, dato il matrimonio, può lecitamente fare. E il marito che ad essa si accosta e s'introduce nella parte genitale di lei, non pecca gi

Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.

R. Molti teologi rispondono affermativamente, perchè essa ne ha diritto, e del suo diritto usa. Così Pontius, Tamburinus, Spover ecc. Ma altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono un grave motivo affinchè essa possa lecitamente chiedere il debito coniugale, perchè altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima di peccare; difficilmente poi potr

A quali persone sará lecito ciò fare; e similmente ancora quelli primi, ch'avran ricevuto per le loro robbe o mercanzie queste tali nuove monete, o grosse o minute e di qual sorte siano, secondo il loro commodo, tutto ciò potran anco lecitamente fare.

Dissi, che ignorava quel voto, perchè se uno degli sposi avesse conosciuto, prima del matrimonio, il voto emesso dall'altro, si dovrebbe credere ch'egli lo abbia approvato, e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito conjugale se non con una dispenza. Egualmente se, durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell'altro facesse voto di castit

Sanchez poi l. 9, disp. 44, n. 11 e 12, S. Liguori l. n. 932 ed altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione, non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura, peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non sono mai dippiù d'un peccato veniale.