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Dissi, che ignorava quel voto, perchè se uno degli sposi avesse conosciuto, prima del matrimonio, il voto emesso dall'altro, si dovrebbe credere ch'egli lo abbia approvato, e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito conjugale se non con una dispenza. Egualmente se, durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell'altro facesse voto di castit

Tutti i teologi asseverano che il conjuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito conjugale, e molti ve ne hanno che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro conjuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.

Se un conjuge, ordinariamente la moglie, mostra con certi indizii di desiderare l'atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente; allora l'altro conjuge deve prevenire la richiesta: questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito conjugale tacitamente richiesto, che di una reale richiesta del debito stesso.

ARTICOLO II. Della richiesta del debito conjugale I conjugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito conjugale, imperocchè nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto. In qualche caso però, vi possono essi essere obbligati; cioè: 1. Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla religione o allo stato: ciò è evidente;

Se vi fu apparenza di cordoglio profondo, se mai fu donna al mondo la quale sembrasse aver l'animo che non mentisse al lutto delle vesti vedovili, certo fu la duchessa Elena, che per un anno fu compianta da tutto il popolo romano, e additata altrui siccome esempio cospicuo di conjugale fedelt

Roncaglius e Ebel, citati da S. Liguori, l. 6, n. 947, permettono essi pure alla moglie di rendere il debito conjugale al marito che vuole tiarsi indietro innanzi tempo, purchè essa non dia il proprio assenso al peccato di lui: ma per scusarla d'ogni colpa essi esigono un grave motivo.

5. Egualmente può rendere il debito conjugale la moglie, se essa s

Moltissimi altri però, e più probabilmente, insegnano con Sanchez e S. Liguori che non v'ha peccato a rendere il debito conjugale, quando non si possa prudentemente distogliere il conjuge richiedente dal peccato di chiederlo: lo sposo innocente, compiendo in questo caso l'atto conjugale, fa una cosa buona in se, a cui ha un diritto, che non gli può esser tolto dall'atto colpevole dell'altro conjuge: sia che egli chieda, sia che egli renda, esercita un proprio diritto, e perciò non pecca, specialmente poi se negando il ricambio del debito conjugale ne potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in niun modo di distogliere l'altro conjuge dal peccato.

Pecca mortalmente il conjuge che esige il debito conjugale nei seguenti casi: 1. Se, prima o dopo il matrimonio, ha fatto voto di castit

Ciononpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il proprio stato, una numerosissima prole, Sanchez l. 19, disp. 25, n. 3, e molti altri, reputano lecito il ricusare il debito coniugale, semprechè non vi abbia pericolo d'incontinenza; ma siccome il coniuge che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il conjuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d'incontinenza, così il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si neghi il debito conjugale.