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In ordine a queste contraddizioni sta che il generale Morra di Lavriano negli editti dell'8 e del 20 gennaio 1894 coi quali veniva istituita la giurisdizione straordinaria dei Tribunali di guerra in Sicilia disse: «saranno deferiti al giudizio del Tribunale di guerra ecc. ecc.»; dunque previde reati che nel futuro dovevano essere deferiti al Tribunale di guerra, non reati dei quali il Tribunale avesse l'obbligo di prender cognizione al momento della promulgazione dell'editto. (Impallomeni). Più esplicito era stato il generale Heusch in Lunigiana. In seguito al decreto del 17 gennaio, che istituiva la giustizia marziale vi fu la circolare del 20 che ad essa attribuiva la competenza pei reati commessi dopo la proclamazione dello Stato di assedio. Ma il Tribunale penale di Massa e Carrara dichiara la propria incompetenza nella causa Molinari e il 25 lo stesso generale Heusch con altra circolare annulla quella del 20 e proclama la retroattivit

La magistratura ordinaria è doppiamente colpevole; perchè da un lato si è spogliata indebitamente e volontariamente dico: volontariamente, stando alle apparenze dei propri diritti dichiarando la propria incompetenza nei casi, che vennero deferiti ai Tribunali militari e dall'altro si è prestata con inaudito sfoggio di servilismo ad istruire i processi sui quali poi hanno in ultimo giudicato gli stessi Tribunali militari.

E si pretende che i funzionarî del governo seguano questo indirizzo. «Tranne poche e lodevoli eccezioni, nei comuni dominano la incompetenza e la prepotenza più goffe e sfrenate che per contraccolpo vi producono la paura, la sofferenza, i rancori sordi delle masse.

La Cassazione, però, non si mantenne logica e coerente; perocchè se nei casi di Sicilia l'applicazione del diritto bellico si è fatta correttamente come in guerra guerreggiata anche alle persone estranee all'esercito, non c'era ragione del suo intervento, perchè una persona non può essere giuridicamente duplice nei rapporti con gli stessi reati a lei imputati; non è e non può essere prima pareggiata al militare per la giurisdizione di merito e poi restituita al novero degli estranei alla milizia per la decisione formale sulla incompetenza del giudice di merito.