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Il nome di questa terra è storpiato diversamente ne' diversi ricordi de' tempi; de' quali un la dice Ancalle, uno Antola, altri Altoy; i più esatti Alcoyl o Alcolla, che è il giusto nome preceduto dall'articolo arabico al. Saba Malaspina, cont., pag. 361 e 367. Bart. de Neocastro, cap. 17. D'Esclot, cap. 80, 83, 89. Montaner, cap. 51, 53, 55, 85. Saba Malaspina, cont., pag. 375.
Considerato che dietro le risultanze sopra indicate gli imputali Callegari, Castelnuovo, Cerchiai, Gabrielli e Gruppiola, sarebbero incorsi nei delitti previsti dagli articoli 190, 248 e 252 del Codice penale gli imputati Baldini, Fraschini e Invernizzi nel delitto previsto dall'articolo 248 gli imputati Chiesi, Federici, Lattici, Cermenati, Seneci e Romussi nei delitti previsti dagli articoli 64, 77, 118, 120, 134, 246, 248 e 252 del Codice penale ed articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894 N. 315 l'imputato Oppizio nei delitti previsti dagli articoli 190 e 247 del Codice penale gli imputati Zavattari, Lazzari, Gatti, Ghiglione, Valera, Valsecchi, Del Vecchio e Kuliscioff nei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135 e 246 del Codice penale e l'imputato Don Albertario nei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135, 246 e 247 suddetto e dagli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894, N. 315.
Nella conversione avrebbero pure a comprendersi i beni di quelle corporazioni religiose di Lombardia il cui incameramento venne impedito dall'articolo IIj, del trattato di Zurigo del 1859...
Contro: Baldini Domenico, Fraschini Giuseppe e Invernizzi Pietro; per il delitto previsto dall'articolo 248 per essersi associati in più di cinque persone onde commettere delitti contro l'ordine pubblico, le persone e le propriet
Ah, vi pigliate anche giuoco di me, bella e terribile sconosciuta? incalzò Roberto Fenoglio. Avete ragione, in fede mia. Eccomi ammogliato senza saperlo, e con chi? con una donna contemplata dall'articolo 185 del Codice penale. Oh! esclamò la signora alzandosi in piedi.
O esiste costituzione, e deve esistere il Senato, che è il primo corpo permanente dalla medesima voluto, ed è solo autorizzato dall'articolo XVIII del sesto statuto costituzionale a far conoscere al Re i voti e i bisogni della nazione: o non esiste costituzione, e in tal caso neppure esistono Collegi elettorali, onde nulla e viziosa sarebbe la loro unione.
Parola Del Giorno